Si riepilogano le norme che disciplinano l’assenza per malattia per i professori e i ricercatori universitari, nonché, in difetto di specifiche disposizioni, per i ricercatori a contratto.
La normativa in materia prevede per i docenti ed i ricercatori due tipi di assenza per malattia: il CONGEDO STRAORDINARIO e l’ASPETTATIVA.Ai sensi dell’art. 71 della L. 133 del 6.08.2008, nei primi 10 giorni di assenza di ogni evento morboso all’interessato compete il trattamento economico fondamentale, dall’undicesimo giorno il trattamento economico intero. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dalle norme per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.Nell’ipotesi di malattia protratta per più di 10 giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o dal medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.La norma obbliga l’Amministrazione a chiedere la visita medico-fiscale il primo giorno di malattia, anche nel caso di assenza di un solo giorno.Adempimenti in caso di malattia:-          Se l’assenza dal servizio è prevedibile, come ad esempio in caso di ricovero programmato in ospedale o casa di cura, si deve produrre un’istanza preventiva-          Se l’assenza non è prevedibile va prodotto il certificato medico direttamente all’Ufficio ragioneria-personale (ufficioragioneria@unifortunato.eu).E’ dovere del docente e del ricercatore comunicare l’assenza entro le ore 9.00 del primo giorno al numero di segreteria telefonica 0824316057. L’interessato dovrà lasciare i seguenti dati:- cognome e nome- indirizzo preciso di reperibilità  nel periodo di malattia (attenzione agli interni ed al nominativo sul campanello)- durata della malattia (se già nota).L’assenza per motivi di salute comporta l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie previste per la visita medico-fiscale dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 compresi i giorni festivi e non lavorativi, è quindi opportuno dichiarare ogni variazione di domicilio durante il periodo di assenza.Ai sensi del D.P.C.M. n. 206 del 18.12.2009, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile a: 1) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 2) infortuni sul lavoro; 3) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa del servizio; 4) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Sono, altresì, esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato

Aspettativa per motivi di salute (artt. 66-68-70, T.U. n. 3/1957)

Per periodi di assenza per malattia superiori a sette giorni lavorativi e qualora abbia esaurito il congedo straordinario, il docente e il ricercatore possono essere collocati in aspettativa per motivi di salute. Tale aspettativa non può superare i 18 mesi continuativi dei quali i primi 12 pagati per intero ed i restanti 6 pagati al 50%.

Due periodi di aspettativa per motivi di salute si considerano continuativi quando tra gli stessi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore ai 3 mesi.

Adempimenti in caso di assenza
I docenti devono, inoltre,  comunicare all’ufficio di segreteria didattica e alla direzione amministrativa per gli opportuni adempimenti e contestualmente comunicare l’assenza per malattia agli uffici del personale affinché provvedano all’attivazione della visita fiscale, ai seguenti recapiti: • tel. 0824 316057 • fax 0824 351887 – email: ufficioragioneria@unifortunato.eu

 

Si precisa quanto segue relativamente alle assenze che incidono più immediatamente sull’attività didattica (corsi, esami, ricevimento studenti) previste dall’art.4,  comma 9 del “Regolamento sugli impegni di ricerca e di didattica dei professori e dei ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato incardinati presso l’Università Giustino Fortunato” emanato con Decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione n. 27/16 del 24/10/2016.[1][1] Regolamento sugli impegni di ricerca e di didattica dei professori e dei ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato incardinati presso l’Università Giustino Fortunato: art. 4 , comma 9: “Il docente non può mutare gli orari fissati per i corsi, per gli esami e per il ricevimento degli studenti senza l’autorizzazione della struttura didattica. Ogni ora riservata alla didattica non effettuata dovrà essere recuperata. I docenti che si trovino nella necessità di apportare modifiche all’orario degli incontri didattici, delle esercitazioni in streaming e degli esami di profitto presentano specifica richiesta, con congruo preavviso, al responsabile della struttura didattica interessata; il responsabile della struttura didattica verificate le ragioni che la giustificano, autorizza o nega, con provvedimento motivato, la modifica del calendario didattico. Ogni variazione rispetto ai calendari relativi alle attività didattiche è portata tempestivamente a conoscenza degli interessati e degli uffici con le medesime modalità con le quali le relative informazioni sono state diffuse”.

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