• L’art. 10 del DPR n. 382/1980  prevede un impegno didattico minimo di 350 ore annuali per i professori a tempo pieno e di 250 ore per i professori a tempo definito. Ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 311/1958  i professori hanno l’obbligo di dedicare al proprio insegnamento tante ore settimanali quante la natura e l’estensione dell’insegnamento stesse richiedano, nonchè di impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti.

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 382/1980 i professori universitari adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nelle scuole di specializzazione e nei corsi di perfezionamento. L’art. 4 del D.P.R. n. 162/1982 stabilisce che l’impegno didattico nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione non può essere inferiore ai due terzi del loro complessivo impegno orario.
La ripartizione di tali attività e compiti è determinata all’inizio di ogni anno accademico d’intesa tra il Consiglio di Facoltà e il Consiglio della Scuola, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 382/1980.
L’art. 17 comma 4 del D.P.R. n. 162/1982  prevede che l’attività svolta nei corsi di perfezionamento costituisce adempimento dei propri doveri didattici nell’ambito e comunque nel limite massimo di un terzo dell’impegno orario.
L’art. 1 comma 16 della Legge n. 230/2005   mantiene ferma la distinzione tra il regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito e specifica l’impegno di didattica frontale a cui il professore universitario è tenuto, sulla base dell’organizzazione didattica della Facoltà di appartenenza e delle specificità del settore disciplinare:
– tempo pieno      120 ore di didattica frontale;
– tempo definito     80 ore di didattica frontale.
Vanno ritenute estranee all’adempimento dei doveri didattici tutte quelle attività attinenti a corsi che, ancorchè organizzati da strutture universitarie, siano svolte per conto di soggetti terzi, ad esempio in ambito convenzionale o nell’ambito di prestazioni di attività per conto terzi. Ai sensi del combinato disposto del’art. 10 del D.P.R. 382/80, dell’art. 1 comma 16 della L. 230/2005 e dell’art. 6 comma 2 della Legge n. 240/2010 , i professori sono tenuti a svolgere il seguente impegno didattico e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonchè attività di verifica dell’apprendimento:

– professori a tempo pieno         almeno 350 ore annue di cui 120 ore di didattica frontale
– professori a tempo definito      almeno 250 ore annue di cui 80 ore di didattica frontale

  • L’art. 1 comma 2 della Legge n. 158/1987  prevede un impegno massimo di 350 ore per i ricercatori confermati a tempo pieno e di 200 per quelli a tempo definito. Per quanto riguarda i ricercatori non confermati l’art. 32 del D.P.R. n. 382/1980    stabilisce un limite massimo di 250 ore. Inoltre, dispone che essi, oltre a contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria, assolvono a compiti di didattica integrativa dei corsi di insegnamento ufficiali. Al riguardo i Consigli delle Facoltà, dalle quali i ricercatori dipendono, determinano ogni anno accademico gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni didattiche. Le predette modalità sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal Consiglio di Corso di Laurea. Ai sensi dell’art. 6 comma 3, 4 e 5 della Legge n. 240/2010  i ricercatori sono tenuti a svolgere annualmente i seguenti impegni di didattica integrativa e di servizio agli studenti inclusi l’orientamento e il tutorato, nonchè attività di verifica dell’apprendimento:
    ricercatori a tempo pieno           max 350 ore annue
    ricercatori a tempo definito        max 200 ore annue
    Ai ricercatori sono affidati con il loro consenso e fermo restando il loro inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Per l’a.a. in cui svolgono corsi e moduli è attribuito il titolo di professore aggregato. Il titolo viene conservato nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio cui il RU usufruisce nell’anno successivo.
  • L’art. 3 del Regolamento doveri didattici e di ricerca docenti di ruolo -> link a documento art.3 descrive i compiti didattici dei docenti e ricercatori dell’ateneo

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