Art. 33 comma 1 della Costituzione
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.Art. 6 comma 3, della Legge 9 maggio 1989, n. 168 
Le Università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari …. omissis…Art. 7, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
Ai professori universitari è garantita libertà di insegnamento e di ricerca scientifica.Art. 1, comma 2, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nella unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responabilità dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.Art. 1, comma 1, primo periodo, Legge 4 novembre 2005, n. 230
L’Università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà.Art. 1, comma 2, primo periodo, Legge 4 novembre 2005, n. 230
I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonchè dei contenuti e dell’impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento; i professori di materie cliniche esercitano altresì, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 517/1999, funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, semininari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.Art. 6, commi 1,2,3, Legge 30 dicembre 2010, n. 2401. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori e’ a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e’ pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonche’ ad attività di verifica dell’apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonche’ ad attività di verifica dell’apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

Classe

 

CFU

Lingua

 

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Tasse

 

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