Com’è noto, la nuova normativa concernente l’assenza dal servizio trova applicazione anche nei confronti dei Professori e Ricercatori universitari e si aggiunge alle previgenti statuizioni in materia[1].L’art. 10 della L. 311/1958 rinvia, per  il congedo ordinario, l’aspettativa e il riposo settimanale del personale docente e ricercatore alle norme del T.U. dei dipendenti civili, D.P.R. 3/1957, e ss.mm.ii; ciò fermo restando quanto previsto dall’art. 6 della legge 240/10 e dagli art. 3 e 4 del Regolamento di Ateneo sugli impegni di ricerca e di didattica dei docenti e dei ricercatori strutturati a tempo determinato e a tempo indeterminato.Pertanto, i docenti hanno titolo durante l’anno accademico al congedo ordinario di 30 giorni che sarà usufruito, preferibilmente durante il periodo della sospensione dell’attività didattica.Se si dovesse verificare:–  per forza maggiore:  il docente dovrà comunicare senza indugio l’impedimento e concordare con il Responsabile del Corso di studio il giorno di recupero della lezione e pubblicarla quanto prima nell’area avvisi della piattaforma.–  prevedibile: (consentita esclusivamente per attività di ricerca, aggiornamento scientifico e attività di orientamento) il docente, almeno quattro giorni lavorativi prima, è tenuto a richiedere l’autorizzazione ad  assentarsi al Responsabile del Corso di studio cui afferisce. La richiesta va inviata via e-mail al Responsabile del CdS e, per conoscenza, alla Segreteria studenti, allegando la documentazione che attesti il motivo dell’assenza (ad es. del programma del convegno) e indicando il giorno in cui l’attività non svolta sarà recuperata (per lezione o ricevimento). Il Responsabile del CdS, sulla base della documentazione ricevuta, entro 24 ore, concede o nega l’autorizzazione dandone comunicazione al docente e alla Segreteria studenti. Il docente provvederà a portare tempestivamente a conoscenza degli studenti l’assenza e il giorno di recupero della lezione mediante pubblicazione nell’area avvisi del/i corsi e produrrà idonea documentazione (ad es.: attestazione di partecipazione a convegno, ecc.). N.B.: Non sono ammesse sostituzioni per le lezioni e per il ricevimento studenti. In caso di assenza per le sedute di esame la responsabilità della costituzione della commissioni di esame è in capo al titolare Responsabile dei Cds (delibera CdF del 20 ottobre 2016). Con l’occasione si ritiene utile fornire una breve sintesi degli istituti giuridici che disciplinano le assenze dal servizio, oltre ad una indicazione delle modalità operative in materia.

  • [1] P.R. 10.01.57, n. 3, artt. 37 e 40
  • P.R. 10.01.57, n. 3, art. 68 e L. 24.12.93, n. 537, art. 3, c. 40 bis
  • Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione 6 dicembre 2007, n. 8
  • Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 71
  • L. n. 112/08, convertito in Legge n.133/08
  • Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione n. 7 del 17 luglio 2008
  • Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione n. 8 del 5 settembre 2008
  • Legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, comma 23
  • M. n. 206 del 18.12.2009
  • Circolare Area Risorse Umane n. 3 del 12 febbraio 2010
  • Decreto legge n. 98 /2011 convertito in legge n. 111/2011

Classe

 

CFU

Lingua

 

Modalità

Tasse

 

Anni

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