L’aspettativa per motivi di famiglia è prevista dall’art. 69 T.U. n. 3/1957 e può essere concessa solo dietro domanda dell’interessato. Il Consiglio di Amministrazione deve esprimersi entro un mese e può, per ragioni di servizio, respingere la domanda, ritardarne l’accoglimento e ridurre la durata dell’aspettativa richiesta. L’aspettativa può essere in qualunque momento revocata per ragioni di servizio. L’aspettativa per motivi di famiglia non può superare 12 mesi continuativi. Perché l’aspettativa sia considerata continuativa, occorre che tra due periodi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a 6 mesi. Il congedo ordinario e quello straordinario non sono considerati servizi attivi. L’aspettativa per motivi di famiglia non può superare i 30 mesi nel quinquennio. Nel corso del periodo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia il docente e il ricercatore non ha diritto ad alcuna retribuzione; come conseguenza tale periodo non è valido ai fini della progressione di carriera, né ai fini di previdenza e quiescenza. Inoltre comporta la proporzionale riduzione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.

Classe

 

CFU

Lingua

 

Modalità

Tasse

 

Anni

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