Normativa Assenze Docenti e Ricercatori di ruolo

ATENEO

Assenze

Com’è noto, la nuova normativa concernente l’assenza dal servizio trova applicazione anche nei confronti dei Professori e Ricercatori universitari e si aggiunge alle previgenti statuizioni in materia[1].L’art. 10 della L. 311/1958 rinvia, per  il congedo ordinario, l’aspettativa e il riposo settimanale del personale docente e ricercatore alle norme del T.U. dei dipendenti civili, D.P.R. 3/1957, e ss.mm.ii; ciò fermo restando quanto previsto dall’art. 6 della legge 240/10 e dagli art. 3 e 4 del Regolamento di Ateneo sugli impegni di ricerca e di didattica dei docenti e dei ricercatori strutturati a tempo determinato e a tempo indeterminato.Pertanto, i docenti hanno titolo durante l’anno accademico al congedo ordinario di 30 giorni che sarà usufruito, preferibilmente durante il periodo della sospensione dell’attività didattica.Se si dovesse verificare:–  per forza maggiore:  il docente dovrà comunicare senza indugio l’impedimento e concordare con il Responsabile del Corso di studio il giorno di recupero della lezione e pubblicarla quanto prima nell’area avvisi della piattaforma.–  prevedibile: (consentita esclusivamente per attività di ricerca, aggiornamento scientifico e attività di orientamento) il docente, almeno quattro giorni lavorativi prima, è tenuto a richiedere l’autorizzazione ad  assentarsi al Responsabile del Corso di studio cui afferisce. La richiesta va inviata via e-mail al Responsabile del CdS e, per conoscenza, alla Segreteria studenti, allegando la documentazione che attesti il motivo dell’assenza (ad es. del programma del convegno) e indicando il giorno in cui l’attività non svolta sarà recuperata (per lezione o ricevimento). Il Responsabile del CdS, sulla base della documentazione ricevuta, entro 24 ore, concede o nega l’autorizzazione dandone comunicazione al docente e alla Segreteria studenti. Il docente provvederà a portare tempestivamente a conoscenza degli studenti l’assenza e il giorno di recupero della lezione mediante pubblicazione nell’area avvisi del/i corsi e produrrà idonea documentazione (ad es.: attestazione di partecipazione a convegno, ecc.). N.B.: Non sono ammesse sostituzioni per le lezioni e per il ricevimento studenti. In caso di assenza per le sedute di esame la responsabilità della costituzione della commissioni di esame è in capo al titolare Responsabile dei Cds (delibera CdF del 20 ottobre 2016). Con l’occasione si ritiene utile fornire una breve sintesi degli istituti giuridici che disciplinano le assenze dal servizio, oltre ad una indicazione delle modalità operative in materia.

  • [1] P.R. 10.01.57, n. 3, artt. 37 e 40
  • P.R. 10.01.57, n. 3, art. 68 e L. 24.12.93, n. 537, art. 3, c. 40 bis
  • Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione 6 dicembre 2007, n. 8
  • Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 71
  • L. n. 112/08, convertito in Legge n.133/08
  • Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione n. 7 del 17 luglio 2008
  • Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione n. 8 del 5 settembre 2008
  • Legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, comma 23
  • M. n. 206 del 18.12.2009
  • Circolare Area Risorse Umane n. 3 del 12 febbraio 2010
  • Decreto legge n. 98 /2011 convertito in legge n. 111/2011

Si riepilogano le norme che disciplinano l’assenza per malattia per i professori e i ricercatori universitari, nonché, in difetto di specifiche disposizioni, per i ricercatori a contratto.
La normativa in materia prevede per i docenti ed i ricercatori due tipi di assenza per malattia: il CONGEDO STRAORDINARIO e l’ASPETTATIVA.Ai sensi dell’art. 71 della L. 133 del 6.08.2008, nei primi 10 giorni di assenza di ogni evento morboso all’interessato compete il trattamento economico fondamentale, dall’undicesimo giorno il trattamento economico intero. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dalle norme per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.Nell’ipotesi di malattia protratta per più di 10 giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o dal medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.La norma obbliga l’Amministrazione a chiedere la visita medico-fiscale il primo giorno di malattia, anche nel caso di assenza di un solo giorno.Adempimenti in caso di malattia:-          Se l’assenza dal servizio è prevedibile, come ad esempio in caso di ricovero programmato in ospedale o casa di cura, si deve produrre un’istanza preventiva-          Se l’assenza non è prevedibile va prodotto il certificato medico direttamente all’Ufficio personale (ufficiopersonale@unifortunato.eu).E’ dovere del docente e del ricercatore comunicare l’assenza entro le ore 9.00 del primo giorno al numero di segreteria telefonica 0824316057. L’interessato dovrà lasciare i seguenti dati:- cognome e nome- indirizzo preciso di reperibilità  nel periodo di malattia (attenzione agli interni ed al nominativo sul campanello)- durata della malattia (se già nota).L’assenza per motivi di salute comporta l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie previste per la visita medico-fiscale dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 compresi i giorni festivi e non lavorativi, è quindi opportuno dichiarare ogni variazione di domicilio durante il periodo di assenza.Ai sensi del D.P.C.M. n. 206 del 18.12.2009, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile a: 1) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 2) infortuni sul lavoro; 3) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa del servizio; 4) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Sono, altresì, esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato

Aspettativa per motivi di salute (artt. 66-68-70, T.U. n. 3/1957)

Per periodi di assenza per malattia superiori a sette giorni lavorativi e qualora abbia esaurito il congedo straordinario, il docente e il ricercatore possono essere collocati in aspettativa per motivi di salute. Tale aspettativa non può superare i 18 mesi continuativi dei quali i primi 12 pagati per intero ed i restanti 6 pagati al 50%.

Due periodi di aspettativa per motivi di salute si considerano continuativi quando tra gli stessi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore ai 3 mesi.

Adempimenti in caso di assenza
I docenti devono, inoltre,  comunicare all’ufficio di segreteria didattica e alla direzione amministrativa per gli opportuni adempimenti e contestualmente
comunicare l’assenza per malattia agli uffici del personale affinché provvedano all’attivazione della visita fiscale, ai seguenti recapiti:

• tel. 0824 316057 • fax 0824 351887

email: ufficiopersonale@unifortunato.eu

 

Si precisa quanto segue relativamente alle assenze che incidono più immediatamente sull’attività didattica (corsi, esami, ricevimento studenti) previste dall’art.4,  comma 9 del “Regolamento sugli impegni di ricerca e di didattica dei professori e dei ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato incardinati presso l’Università Giustino Fortunato” emanato con Decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione n. 27/16 del 24/10/2016.[1][1] Regolamento sugli impegni di ricerca e di didattica dei professori e dei ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato incardinati presso l’Università Giustino Fortunato: art. 4 , comma 9: “Il docente non può mutare gli orari fissati per i corsi, per gli esami e per il ricevimento degli studenti senza l’autorizzazione della struttura didattica. Ogni ora riservata alla didattica non effettuata dovrà essere recuperata. I docenti che si trovino nella necessità di apportare modifiche all’orario degli incontri didattici, delle esercitazioni in streaming e degli esami di profitto presentano specifica richiesta, con congruo preavviso, al responsabile della struttura didattica interessata; il responsabile della struttura didattica verificate le ragioni che la giustificano, autorizza o nega, con provvedimento motivato, la modifica del calendario didattico. Ogni variazione rispetto ai calendari relativi alle attività didattiche è portata tempestivamente a conoscenza degli interessati e degli uffici con le medesime modalità con le quali le relative informazioni sono state diffuse”.

Il docente e il ricercatore hanno diritto ad usufruire del congedo straordinario per contrarre matrimonio. Tale congedo ha la durata di 15 giorni senza soluzione di continuità, e la data delle nozze va compresa in tale periodo (da 14 giorni prima a 14 giorni dopo il giorno del matrimonio). Il congedo per matrimonio rientra nel conteggio dei 45 giorni all’anno di congedo straordinario.

 
 
 

L’aspettativa per motivi di famiglia è prevista dall’art. 69 T.U. n. 3/1957 e può essere concessa solo dietro domanda dell’interessato. Il Consiglio di Amministrazione deve esprimersi entro un mese e può, per ragioni di servizio, respingere la domanda, ritardarne l’accoglimento e ridurre la durata dell’aspettativa richiesta. L’aspettativa può essere in qualunque momento revocata per ragioni di servizio. L’aspettativa per motivi di famiglia non può superare 12 mesi continuativi. Perché l’aspettativa sia considerata continuativa, occorre che tra due periodi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a 6 mesi. Il congedo ordinario e quello straordinario non sono considerati servizi attivi. L’aspettativa per motivi di famiglia non può superare i 30 mesi nel quinquennio. Nel corso del periodo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia il docente e il ricercatore non ha diritto ad alcuna retribuzione; come conseguenza tale periodo non è valido ai fini della progressione di carriera, né ai fini di previdenza e quiescenza. Inoltre comporta la proporzionale riduzione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.

La durata complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia e per motivi di salute non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. Per motivi di particolare gravità il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo può concedere al docente o al ricercatore, che abbia raggiunto i limiti previsti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore ai sei mesi.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com